Bonus ristrutturazione 2021
La legge di bilancio 2021, ha confermato la proroga dell’ormai famoso bonus Ristrutturazione fino al 31 Dicembre 2021. Ricordiamo che tale detrazione fiscale permette di recuperare fino al 50% dell’importo speso per un tetto massimo di 96.000 €.
Come funziona il bonus ristrutturazione 2021
Nulla di diverso dagli anni passati, il contribuente che intende usufruire del bonus dovrà effettuare i lavori entro l’anno 2021. Tutte le spese sostenute dovranno essere pagate mediante bonifico bancario indicando precise causali.
La prima quota detraibile sarà a partire dalla denuncia dei redditi successiva all’anno in cui sono state sostenute le spese, e l’importo sarà frazionato per i dieci anni successivi. (es. se si richiede di accedere al bonus per interventi effettuati durante l’anno 2021, la detrazione fiscale sarà applicata dall’anno 2022 all’anno 2032)
A chi spetta il bonus ristrutturazione
Il diritto di usufruire del bonus spetta a tutti le persone assoggettati all’ IRPEF o IRES, e si estende non solo al proprietario dell’immobile ma anche a tutti le persone che possono essere titolari del diritto di godimento nei confronti di quell’immobile (es. familiare convivente, coniuge separato, ecc..).
Vediamo quindi un breve elenco di chi può richiedere il bonus ristrutturazione più comunemente:
- Proprietario dell’immobile
- Nudo proprietario
- Locatario o comodatario
- Titolare di un diritto di godimento (usufrutto, uso, ecc..)
Nel caso specifico di preliminare di vendita l’acquirente può richiedere il bonus, purchè il compromesso sia stato regolarmente registrato e si risulti proprietario dell’immobile. In questo caso le spese sostenute per il lavori dovranno essere ovviamente a carico dell’acquirente.
Il bonus può essere richiesto sia per prima che per seconda casa, indistintamente.
Quali immobili rientrano nel bonus ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione può essere usato per tutti gli interventi di ristrutturazione sulle unità immobiliari residenziali. Quindi tutte le categorie catastali che vanno dall A1 all’ A11, escluso A10.
Sono infatti esclusi dal bonus tutti gli immobili a destinazione catastale di uffici, negozi, laboratori, industrie, ecc…
Se durante un intervento di manutenzione straordinaria, l’edificio dovesse avere una pertinenza, il bonus può essere esteso anche alla spese sostenute per gli interventi sulla pertinenza stessa. (es. la sostituzione degli avvolgibili di una cantina o di un garage)
Aliquota iva applicata
Per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare, l’Agenzia delle entrate ha applicato anche diverse riduzioni all’iva da pagare su beni e servizi. Nello specifico sarà applicata:
- IVA al 4% per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli dei gradini, installazione rampe).
- IVA al 10% per prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria e sull’acquisto dei beni , solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Altrimenti, se l’acquisto viene fatto direttamente dal committente per usufruire dell’iva al 10% i lavori devono ricadere in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
- IVA al 22% per gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti, e per l’acquisto di beni finiti presso il negozio o la rivendita di materiali edili.
Lavori che rientrano nel Bonus della ristrutturazione
Sono sempre esclusi dal bonus gli interventi effettuati su immobili di nuova costruzione.
Detto ciò è necessario fare una distinzione tra i tipi di intervento che si possono fare: interventi di manutenzione ordinaria e interventi di manutenzione straordinaria (o superiori).
Rientrano sempre nel bonus ristrutturazione gli interventi che prevedono abbattimento di barriere architettoniche.
Nel primo caso gli interventi di manutenzione ordinaria sono detraibili al 50% solo quando le opere riguardano parti a comune (condominiali), mentre le opere realizzate in parti esclusive rientrano nel bonus solo se realizzate contemporaneamente ad un opera di manutenzione straordinaria o superiore.
A titolo di esempio: Tinteggiature, sostituzione pavimentazioni, sanitari, porte, finestre, ecc…
Nel secondo caso gli interventi di manutenzione straordinaria o superiore ammessi possono essere:
- Spostamento/ demolizione / realizzazione di muri, portanti e non portanti
- Apertura, chiusura, spostamento o allargamento di porte e infissi, cerchiature
- Rifacimento degli impianti elettrico, idrico, gas cucina, di riscaldamento, di condizionamento / climatizzazione, antintrusione (telecamere e videosorveglianza), fognario, citofonico
- Installazione di pannelli fotovoltaici
- Frazionamento, accorpamento o cambio di destinazione d’uso
- Sostituzione delle caldaie a condensazione
- Rifacimento solaio o tetto, o rimozione amianto dalla copertura
- Realizzazione ascensore o scale
- Rifacimento bagno
- Abbattimento barriere architettoniche: ad esempio l’installazione di montascale o rampe
- Costruzione balconi e terrazze
- Realizzazione nuovo vespaio aerato
Adempimenti richiesti per accedere al bonus
Abbiamo già detto che per accedere al bonus è necessario effettuare i pagamenti tramite specifici bonifici bancari.
Questo però non è sufficiente, in quanto prima è necessario presentare una pratica edilizia a seconda dell’intervento (CILA, SCIA, Permesso a Costruire) da un tecnico abilitato.
Finiti i lavori tutta la documentazione raccolta dovrà essere consegnata al proprio consulente fiscale entro la data di presentazione della denuncia dei redditi.
Se vuoi essere sicuro di non incappare in banali errori e compromettere così la possibilità di recuperare il 50% dell’investimento, noi dell’impresa edile Balocchi Dario siamo a disposizione per guidarti e consigliarti nella tua ristrutturazione.